1. Ai commi primo e secondo dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, dopo la parola: «artigiana» sono inserite le seguenti: «, a tutti gli effetti di legge,».
1. Il quinto comma dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, è sostituito dal seguente:
«L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane ha efficacia costitutiva. Essa è condizione per la concessione delle agevolazioni, nonchè per il riconoscimento del privilegio sui crediti previsto dall'articolo 2751-bis, primo comma, n. 5), del codice civile, a favore delle imprese artigiane».